L’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) e l’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003 consentono il ricorso all’anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, esclusivamente per “superare una momentanea carenza di liquidità” e finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni (Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 19/2020/PRSP; n. 63/2019/PRSP).
In particolare, come noto, l’art. 222 prevede che il Tesoriere, a seguito di richiesta dell’Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di legge delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta; sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.
Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 234/2021/PRSE, depositata lo scorso 18 novembre, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per periodi non brevi, per importi che rimangono particolarmente significativi, rischia di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d’indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale: tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria e, per l’assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di violazione della “regola aurea” di destinazione dell’indebitamento alle spese d’investimento (art. 119, sesto comma, Cost.).