Concorsi enti locali: niente compensi extra ai membri della commissione esaminatrice

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della Legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia”: è il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 253/2021/PAR, depositata lo scorso 3 novembre.

Di conseguenza, per i dipendenti degli EE.LL. trova piena applicazione, senza eccezione alcuna, il ben noto principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Testo Unico del pubblico impiego), in virtù del quale nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d’ufficio.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!