La delibera con cui l’ente locale approva il piano economico finanziario (PEF) riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti regolatori di ARERA, comprensiva dello stesso PEF, può essere ricondotta nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione “informazioni ambientali” ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo n. 33/2013: è quanto evidenziato dall’ANAC nella delibera n. 719 del 27 ottobre 2021.
Tenuto conto dello specifico oggetto della delibera in questione, appare utile indagare in merito all’applicabilità del suddetto art. 40 (rubricato Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali).
Il comma 2 stabilisce, in capo anche alle amministrazioni locali, l’obbligo di pubblicazione, sui propri siti istituzionali – in un’apposita sezione denominata «Informazioni ambientali» – le informazioni ambientali come definite all’art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 195/2005, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali.
Più nel dettaglio, per “Informazione ambientale” si intende: “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al numero 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”.
La definizione di “informazioni ambientali” si presta, dunque, a un’interpretazione piuttosto ampia e contiene un espresso riferimento ai “rifiuti” (cfr. numero 2, art. 2, co. 1, lett. a), Decreto Legislativo n. 195/2005) e, al n. 5 della norma sopra citata, anche alle “analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al n. 3”.
Vale, inoltre, sottolineare che le premesse della delibera ARERA n. 443/2019 richiamano diffusamente la normativa nazionale e le numerose direttive eurounitarie in materia di tutela dell’ambiente, evidenziando che il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell’UE, finalizzato alla protezione dell’ambiente e della salute umana, fissa anche principi relativi ai costi della gestione e a regimi tariffari.
Appare, pertanto, ragionevole ritenere che la delibera comunale di approvazione del PEF e lo stesso PEF possano essere ricondotti al novero delle informazioni ambientali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), n. 3 del Decreto Legislativo n. 195/2005 (le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi) e al n. 5 (le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3) della medesima disposizione.
Avuto riguardo alla rilevanza e delicatezza che la materia riveste, nell’ambito delle funzioni degli enti locali, la pubblicazione, sul sito del Comune, della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta del tutto in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.