Il legislatore, a decorrere dal 1° luglio 2015, ha imposto che la verifica della regolarità contributiva, ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC on line.
Premesso che Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il vecchio documento unico di regolarità contributiva il legislatore sancisce anche che, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali non e’ possibile richiederlo per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.
In sostanza in caso di mancanza di certificazione per insussistenza di informazioni, come ad esempio la mancata iscrizione all’INAIL, il Durc può essere sostituito da un’ autodichiarazione dell’impresa stessa ai sensi del dm 470/2000.