Non bisogna attendere la salvaguardia degli equilibri per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio

In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l’Ente non deve attendere l’adempimento annuale relativo alla salvaguardia degli equilibri di cui all’art. 193 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) ma ha l’obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 226/2021/PRSE, depositata lo scorso 9 novembre.

L’esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio finanziario costituisce, pertanto, un preciso dovere dell’organo consiliare, il quale è stato investito dal legislatore dell’obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e, in quella sede, di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa, in qualche modo, incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza.

Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; al riguardo, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, Legge n. 289 del 2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio.

La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell’Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL: quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

I giudici hanno anche ricordato che, a seguito della nuova riforma contabile attuata dal Decreto Legislativo n. 118/2011, per escludere l’emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato art. 183, comma 8, del TUEL, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l’obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l’eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

 

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