Al fine di evitare l’emergere di criticità in relazione all’autonomia finanziaria e alle gestione dei residui è importante che l’Amministrazione comunale e, in particolare, gli organi politici e gli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, prestino particolare attenzione alla corretta e congrua previsione di bilancio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, con la delib. n. 180/2021/PRSP, depositata lo scorso 3 novembre.
La correttezza e la congruità delle previsioni di bilancio, da stimarsi in base all’effettiva esigibilità dell’entrata secondo il principio contabile applicato della competenza cd. “potenziata” nonché sulla circostanza che il tasso di realizzazione delle entrate (derivante dal rapporto tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti), ossia la misura della capacità dell’ente di incassare le entrate accertate, è, infatti, uno dei parametri ritenuti significativi ai fini dell’indagine sulla salute finanziaria di un ente.
In merito, poi, ai residui, i giudici contabili hanno ricordato che dette poste contabili, una volta riportate nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l’ente può applicare negli esercizi successivi: per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l’ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare, altrimenti si corre il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo.