Non sussiste un rapporto di gerarchia tra Consiglio Comunale e organo di revisione economico-finanziaria: è quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno in un recente parere pubblicato lo scorso 22 ottobre (https://dait.interno.gov.it/pareri/99205).
Gli esperti del Ministero hanno ricordato che anche a seguito della scelta tramite estrazione dell’organo di revisione, continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’art. 235, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), laddove vengano riscontrate le inadempienze previste; a questo proposito, è stato osservato che, a norma del citato art. 235, comma 2, la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lettera d) e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza.
Nel parere, a fronte di una segnalazione circa comportamenti dell’organo di revisione che venivano qualificati, dall’ente locale, come ostativi all’attività dell’amministrazione comunale, il Ministero ha comunicato al Sindaco che erano stati interessati i Presidenti degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, cui i membri del collegio sono iscritti, allo scopo di sensibilizzare i propri iscritti ad una maggiore collaborazione istituzionale con l’ente locale.