Ritardo nel deposito della relazione del revisore: illegittima la delibera di approvazione del rendiconto

È illegittima la delibera consiliare di approvazione del rendiconto se la relazione del revisore non viene messa a disposizione dei consiglieri comunali nel termine legislativamente previsto: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 11 ottobre 2021, n. 6396, ribadendo un noto orientamento (cfr., ad esempio, TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 7 novembre 2018, n. 6473).

Ed infatti, l’art. 227, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), prevede che, insieme allo schema del rendiconto e ai vari allegati, sia messo a disposizione dei consiglieri, nel termine previsto dal regolamento di contabilità, comunque non superiore a 20 giorni, anche la relazione del revisore; nel caso specifico, invece, detta relazione era stata messa a disposizione solo quattro giorni prima della votazione, con evidente vulnus delle prerogative dei consiglieri comunali.

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