Per radicare la responsabilità dell’agente contabile nell’ipotesi di omesso e/o minore versamento all’Erario delle somme dovute, è sufficiente la prova dell’esistenza dell’ammanco o la mancata restituzione dei beni avuti in gestione, mentre all’agente contabile spetta di provare che il depauperamento patrimoniale è conseguenza di un fatto a lui non imputabile in quanto dovuto al caso fortuito o a causa di forza maggiore: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Toscana, nella sent. n. 361/2021, depositata lo scorso 11 ottobre.
Si tratta di una pronuncia che conferma un orientamento noto e consolidato; ed infatti:
- nella sent. n. 37/2017, la sez. giur. Toscana, è stato affermato che ciò non significa che la colpa e/o il dolo siano presunti ma che l’onere probatorio dei fatti rilevanti per il discarico della responsabilità incombe sull’agente contabile;
- nella sent. n. 345/2019, la medesima sez. giur. Toscana, ha evidenziato che “ai sensi degli artt. 178 e 194 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (cd Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e dell’art. 93 d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (cd T.U. Enti locali), gli agenti contabili, per essere discaricati del denaro riscosso e non versato all’Amministrazione, devono fornire la prova che le mancanze o la diminuzione del denaro siano avvenuti per causa di forza maggiore o per fatti ad essi non imputabili, e non per propria negligenza. In altri termini, l’agente contabile va esente da responsabilità solo se prova che l’ammanco è dipeso da causa a lui non riconducibile. In ogni caso, non vi può essere discarico (ovvero esenzione da responsabilità) quando gli agenti contabili abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili (art. 194, comma 2, Regolamento contabilità). Le disposizioni in questione attribuiscono, dunque, all’agente contabile l’onere di provare di avere esattamente adempiuto ai propri doveri nella gestione del denaro pubblico, secondo l’ordinario riparto dell’onere della prova, che attribuisce al soggetto che eccepisce di essere esente da responsabilità, cioè di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi, di provare l’avvenuto loro esatto adempimento, cioè il versamento delle imposte riscosse in adempimento delle convenzioni, ovvero che il danno, cioè l’ammanco costituito dal denaro pubblico riscosso ma non versato all’amministrazione, si è verificato nonostante avesse con diligenza adempiuto ai propri obblighi”.