Nel caso in cui il modello facsimile dell’offerta contenga un errore rispetto alle previsioni del capitolato, prevale quest’ultimo: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 6 ottobre 2021, n. 6651, in applicazione del principio della prevalenza della lex specialis di gara.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, in materia di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica gli operatori economici sono soggetti ai principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, essendo specifico onere degli stessi assicurarsi che la prestazione offerta sia conforme a quanto indicato dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara: di conseguenza, non può invocarsi, in questi casi, un affidamento incolpevole.