Utilizzo dell’Anticipazione di Liquidità

Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanza del 7 agosto 2015 concede una nuova anticipazione di liquidità indicando i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione dell’anticipazione stessa quindi è opportuno, in questa sede, ricordare quelle che sono le regole per una corretta attuazione.

Le anticipazioni di liquidità rappresentano infatti dei debiti verso la Cassa Depositi e Presiti, a cui l’ente pubblico ricorre al fine di ridurre la tensione finanziaria causata da una mancanza di liquidità che duri per limitati periodi di tempo.

L’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015 poi, chiarisce il corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014.

Tale principio viene anche chiaramente espresso dalla Corte dei conti per la Liguria (deliberazione n. 65/2013)che, in risposta a un quesito sul decreto legge 35/2013, il cosiddetto sblocca-debiti sottolinea il carattere di anticipazione di scopo delle somme ricevute dalla Cassa depositi e prestiti.

Infatti, se l’erogazione della somma, destinata a una determinata finalità, perde la sua causa giuridica originaria, per cui non viene utilizzata per lo scopo appunto per il quale è stata richiesta, bisogna allora restituire la somma eccedente a saldo parziale dell’anticipazione, analogamente a quanto avviene per i mutui di scopo.

Il legislatore, quindi, riconosce un’ampia autonomia ad un’altrettanto ampia categoria di enti nell’utilizzo dell’anticipazione della liquidità, salvaguardando però sempre il principio in base al quale tali risorse non possono essere direttamente finalizzate a finanziare nuova spesa.

 

 

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