Il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato (FPV) sia uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche territoriali che evidenzi con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest’ottica, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 2021/2021/PRSE, depositata lo scorso 30 settembre 2021, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile ed è pertanto necessario un’attenta regolamentazione dell’attività amministrativa dell’Ente.
Va inoltre ricordato che lo scopo del FPV – come risultante dal d.lgs. n. 118/2011 – è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall’ente territoriale e, pertanto, il vincolo pluriennale è rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte Costituzionale, sent. n. 247 del 2017, punto 9 del Considerato diritto).
Come è noto, il FPV “serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse ed il loro impiego” (Corte Cost., sent. n. 6/2017). La logica del nuovo sistema, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, è quella, infatti, di dare evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione delle entrate e l’erogazione delle spese; esso è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata (Allegato 4/1, punto 9.8, del d.lgs. n. 118 del 2011).