Con la delib. n. 173/2021/PRSE, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, depositata lo scorso 27 settembre, ha sottolineato l’importanza del corretto inserimento dei dati in BDAP da parte del revisore al fine di evitare la presenza di incongruenze contabili.
In particolare, i giudici contabili hanno richiamato l’Ente ad una più attenta verifica dei documenti da inoltrare alla banca dati, nonché ad adoperarsi tempestivamente per comunicare eventuali rettifiche che si rendessero necessarie successivamente all’invio; contemporaneamente, la Corte ha ricordato che anche il revisore, nel rinnovato contesto dell’armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l’attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza tra le informazioni inserite sulla BDAP e quelle presenti nei documenti contabili dell’Ente (Sezione delle Autonomie, delib. n. 6/2017) e, per tale motivo, il revisore è tenuto a registrarsi al sistema gestionale in discorso.
Più in generale, la Corte ha sottolineato l’importanza della corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia contabile degli enti locali, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo nel quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici (vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni).
Per questo motivo, i controlli rinvengono fondamento nel questionario redatto dall’organo di revisione dell’ente ma anche e soprattutto dalle informazioni contenute nella BDAP.