L’importanza della corretta individuazione della cassa vincolata

In numerose occasioni (cfr. recentemente Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, delib. n. 113/2021/PRSP, depositata lo scorso 23 settembre) i giudici contabili segnalano, quale rilevante criticità, la mancanza della determina di individuazione della cassa vincolata, in difformità da quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6), approvato con D. Lgs. n. 118/2011.

È stata, in particolare, sottolineata l’importanza in termini generali, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari).

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione n. 31/2015/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti).

A tal fine, l’art. 180 del TUEL prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”; allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.

 

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