La contemporanea pendenza di un’azione civile finalizzata al ristoro del medesimo danno contestato dinanzi alla Corte dei conti non determina l’inammissibilità del procedimento per responsabilità erariale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Toscana, nella sent. n. 329/2021, depositata lo scorso 23 settembre, rigettando l’eccezione sollevata da uno dei convenuti in giudizio.
Ed infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 24859/2019, l’azione contabile e quella civile sono azioni tra loro compatibili, possono coesistere e non si escludono a vicenda, dal momento che “la prima è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola amministrazione attrice”.