Lavori complessi: le condizioni per il ricorso a professionalità esterne

Come è noto, l’art. 23, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24”.

Da un punto di vista operativo, la stazione appaltante è tenuta ad una verifica preliminare finalizzata a valutare se si è dinanzi a lavori aventi le caratteristiche di complessità e rilevanza previste dalla norma; in caso positivo, la prima opzione è quella del ricorso a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia; in caso di assenza di idonee professionalità, dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e ai giovani professionisti (artt. 23 e 154, comma 3, del Codice dei contratti pubblici; cfr. ANAC, “Linee Guida n. 1, di attuazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e, poi, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138, del 21 febbraio 2018).

Intervenendo sulla corretta interpretazione della disposizione in discorso, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, nella delib. n. 227/2021/PREV, depositata lo scorso 16 settembre, ha evidenziato due aspetti fondamentali:

  • in primo luogo, deve ritenersi esistente una preferenza per la progettazione interna nei casi in cui essa sia idonea ad assolvere alla funzione cui essa è preordinata: si tratta, infatti, di un’interpretazione che trova diretto fondamento nel principio costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.), declinato nella legge generale sul procedimento amministrativo nei parametri di efficienza ed economicità che devono sempre presidiare l’attività, anche contrattuale, della pubblica amministrazione (art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), oltre che nel principio del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.);
  • in secondo luogo, l’assenza delle professionalità interne necessarie deve essere rigorosa e documentata (visto che il ricorso all’esterno si traduce in un esborso di denaro pubblico), non essendo sufficiente la mera indisponibilità del personale interno interpellato in possesso delle necessarie professionalità e competenze.
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