Crediti da fondazione di rilievo nazionale: non possono essere esclusi dal calcolo del FCDE

Come è noto, secondo il principio applicato relativo alla contabilità finanziario (All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, par. 3.3), non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

  1. i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;
  2. i crediti assistiti da fidejussione;
  3. le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Conseguentemente, secondo la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, delib. n. 109/2021/PRSE, depositata lo scorso 20 settembre, i residui provenienti da contributi di una fondazione di rilievo nazionale (nel caso specifico, una fondazione bancaria) non possono essere esclusi dal calcolo del FCDE, nonostante storicamente l’ente locale abbia sempre incassato, in passato, tali contributi, in quanto la fondazione non è un’altra amministrazione pubblica.

Allo stesso modo, secondo i giudici, non è possibile escludere dal calcolo del fondo in questione un credito vetusto, già insoluto, per il quale era stata concessa una rateizzazione con la previsione di un piano di pagamenti, neanche rispettato.

Da ultimo, la Corte ha evidenziato che le scorrette esclusioni dal calcolo comportano la non congruità del FCDE.

 

 

 

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