Inserimento dei dati n BDAP: il ruolo fondamentale dell’organo di revisione

Il revisore, nel rinnovato contesto dell’armonizzazione contabile, è chiamato ad assicurare l’attendibilità dei dati e ad attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP con quelli presenti nei documenti contabili dell’Ente: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 134/2021/PRSE, depositata lo scorso 9 settembre, ribadendo un principio già enunciato dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 6/2017).

L’organo di revisione economico-finanziaria, altresì, è tenuto a verificare la correttezza e la completezza dell’invio dei dati da parte del servizio economico-finanziario dell’Ente Locale, alla BDAP; per questo è tenuto a registrarsi al sistema gestionale in questione (sez. reg. di controllo per la Basilicata, delib. n. 46/2018/PRSE).

I giudici hanno, altresì, sottolineato l’importanza della corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia contabile degli enti locali, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. Per questo motivo, i controlli rinvengono fondamento nel questionario redatto, sia pur in forma semplificata, dall’organo di revisione dell’ente.

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