Responsabilità erariale: l’esiguità delle risorse umane può determinare l’esclusione della colpa grave

L’errata applicazione delle tariffe da parte del concessionario della riscossione tributi, determinante un danno erariale al Comune per mancato introito delle somme dovute, non può essere addebitata al funzionario dell’ufficio finanziario a titolo di omesso controllo se l’ufficio medesimo è sotto dimensionato: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, nella sent. n. 774/2021, depositata lo scorso 7 settembre

Nel caso specifico, l’ufficio finanziario era costituito da soli tre soggetti, compresa la responsabile, la quale negli anni aveva evidenziato la necessità di un potenziamento delle dell’organico dell’ufficio.

Secondo la Corte, tenuto conto della ridotta dotazione organica e di tutte le attività (ordinarie e straordinarie) dell’ufficio finanziario, non è possibile individuare la colpa grave nel comportamento della responsabile, in termini di mancato controllo: come è noto, infatti, la giurisprudenza contabile qualifica la colpa grave in termini di massima negligenza ossia quale condotta illecita posta in essere senza quel minimo di diligenza, prudenza o perizia necessaria ad impedire il danno.

La colpa grave, in altri termini, si sostanzia nella inosservanza dei più elementari dettami di diligenza e delle basilari regole tecniche, con la conseguenza che non ogni condotta censurabile integra necessariamente gli estremi della colpa grave ma solo quella condotta connotata da precisi elementi qualificanti, i quali, non potendosi configurare un criterio generale, vanno accertati caso per caso, in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento lesivo.

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