La mancata verifica dei debiti/crediti con le partecipate può alterare gli equilibri finanziari

Come è noto, l’art. 11, comma 6, lettera j), del Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone l’obbligo di allegare al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tale caso l’ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della conciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Tale prassi risponde ai principi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata (Corte costituzionale – sentenza n. 239/2012).

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella recente delib. n. 160/2021/PRSE, depositata lo scorso 23 agosto, la mancata verifica con l’andar del tempo rischia di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di alterare gli equilibri finanziari dell’ente locale. È utile sottolineare, infatti, che la norma “si pone l’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che, talvolta, si riscontrano nei bilanci della singola partecipata e dell’ente socio. L’obiettivo, pertanto, è quello di “offrire” dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze” (Corte dei conti, sez. reg. di controllo Lombardia – delib. n. 479/2013/PAR).

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!