Gli enti locali possono acquistare, utilizzando i proventi delle sanzioni comminate per violazione delle norme contenute nel Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1982), automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di propria competenza: è quanto previsto dall’art. 66 quinquies del Decreto Sostegni bis (DL n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021), che ha modificato il testo del comma 5 bis dell’art. 208 del suddetto Codice.
La nuova finalità si aggiunge a quelle già contenute nel comma in discorso, ossia:
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti;
- all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale).
Come è noto, il comma 4 del citato art. 208 prevede che, con riferimento agli enti locali, una quota pari al 50% dei proventi relativi alle sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada, sia destinata:
- in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
- in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani urbani del traffico e della viabilità extra-urbana, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di polizia provinciale e municipale, alle misure di cui al citato comma 5-bis del medesimo articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
Ricordiamo che spetta alla Giunta, con propria delibera da adottare ogni anno, decidere le finalità di destinazione del 50% dei proventi delle sanzioni in discorso fra quelle previste dal comma 4, ferma restando la possibilità di destinare in tutto o in parte anche la restante quota del 50% alle finalità di cui al citato comma 4.