Come è noto, l’operatività del principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata e il legislatore, non a caso, ne impone il rispetto già nella fase dell’invito (Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8030).
Tuttavia, come ribadito recentemente dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 21 luglio 2021, n. 594, non vi è un divieto assoluto di affidare il servizio rientrante nello stesso settore merceologico al gestore uscente; la giurisprudenza ha chiarito che, in tal caso, l’onere motivazionale che incombe sull’Amministrazione è assai stringente, dal momento che detto affidamento deve essere giustificato da ragioni eccezionali, quali, ad esempio, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, la mancanza di alternative effettive o la particolare conformazione del mercato (ex multis, TAR Lombardia, Miliano, sez. I, sent. 27 luglio 2020, n. 1446).