Come è noto, l’esempio n. 5 dell’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), nel disciplinare -ai fini dello stanziamento nel bilancio di previsione -le modalità di individuazione delle voci rilevanti per la quantificazione del FCDE, detta tre regole generali:
- lascia al singolo ente la scelta del livello di analisi (quindi, la possibilità di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli);
- prevede alcuni casi di entrata che non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (tra i quali, ad esempio, “le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa”);
- precisa che “è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio” delle entrate che l’ente non consideri di dubbia e difficile esazione (per le quali, pertanto, non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità).
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella delib. n. 40/2021/PRSP, depositata lo scorso 17 giugno, ai fini delle valutazioni da svolgere in ordine alla rilevanza delle eventuali esclusioni effettuate, sebbene i principi contabili demandino al singolo ente il compito di selezionare le categorie di entrata rilevanti ai fini del calcolo, è preciso onere di ciascun Comune, fin dal momento della predisposizione degli accantonamenti ai fini della redazione del bilancio di previsione, dare adeguata motivazione dell’eventuale esclusione, dal computo, di entrate in relazione alle quali, alla stregua dell’analisi della serie storica delle riscossioni e dell’id quod plerumque accidit, risulta un’oggettiva difficoltà di assicurare l’integrale esazione.
Nel caso specifico analizzato dai giudici contabili, è stato fortemente stigmatizzato il Comportamento dell’ente locale che, dopo aver calcolato il FCDE, ne ha accantonato solo una minima parte nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, senza darne adeguata motivazione nella relazione sulla gestione redatta per il medesimo anno, determinando un arbitrario sottodimensionamento, con conseguenze anche sulla corretta determinazione finale della quota disponibile dell’esercizio.