Assegnazione aree pubbliche per commercio: illegittimo avvantaggiare le imprese femminili

Deve ritenersi illegittimo il bando che, nel prevedere le condizioni per partecipare all’assegnazione di aree pubbliche comunali per finalità di commercio, riconosce un punteggio aggiuntivo alle imprese femminili: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. III, nella sent. 17 giugno 2021, n. 935.

Secondo i giudici, siffatta previsione è oggettivamente discriminatoria per il sesso maschile, ossia in una sorta di discriminazione a contrario, in violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra donne e uomini, sanciti da plurime disposizioni sovranazionali, costituzionali e legislative, oltreché dei principi, di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione fra operatori economici, che si impongono in una procedura comparativa (in presenza di assegnazione di un bene pubblico, suscettibile di sfruttamento economico), alterando la parità di trattamento tra i partecipanti.

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