Danno all’immagine causato da reato commesso dal dipendente pubblico: entità e natura

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la regione Marche, nella sent. n. 263/2021, depositata lo scorso 23 giugno, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, della Legge n. 20/1994 (introdotto dalla Legge n. 190/2012 in tema di misure anticorruzione), nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della P.A. derivante dalla commissione di un reato contro la stessa amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

La presunzione del danno all’immagine nel caso di reato accertato contro la P.A. è legata alla circostanza che la diffusione della notizia circa il comportamento colpevole del dipendente sia idonea ad ingenerare, presso l’opinione pubblica, la convinzione che detto comportamento sia elemento di connotazione usuale della medesima P.A.

La condotta di reato (nel caso specifico esaminato dalla Corte dei conti si trattava di peculato) viola in modo diretto e immediato il bene-interesse salvaguardato dal principio costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento della P.A. (art. 97, secondo comma, Cost.), il quale è declinato in termini di prestigio, credibilità e corretto funzionamento degli uffici pubblici.

Pertanto, tale norma costituzionale indica le modalità dell’azione della P.A. e, quindi, l’immagine corretta che l’ente pubblico deve mantenere agli occhi della comunità degli amministrati; se tale immagine risulta distorta ed offuscata a cagione di comportamenti illeciti, si determina una violazione del diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento e al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica e tale violazione è economicamente valutabile.

 

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