Fondamentale la doppia asseverazione dei rapporti crediti/debiti fra Comune e partecipate

Con la delib. n. 141/2021/PRSE, depositata lo scorso 8 giugno, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, ha ribadito l’importanza della doppia asseverazione dei rapporti crediti/debiti fra Comune e organismi partecipati: la verifica dei crediti e debiti reciproci degli enti territoriali e dei propri organismi partecipati risponde, infatti, all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti stessi, nell’ambito di una corretta attività di governance, che presuppone una simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le proprie società partecipate.

L’illustrazione, in sede di rendiconto della gestione dell’ente territoriale, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate/controllate, si inscrive nell’ambito delle operazioni di consolidamento, che costituiscono aspetto rilevante della novella normativa introdotta dal D.lgs. n. 118/2011, non derogabile nell’ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.

A tale proposito, la Sezione ha richiamato l’art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n.118/2011, il quale dispone che la relazione sulla gestione, da allegare al rendiconto dell’ente territoriale, deve riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo quanto segue: “la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Tale disposizione va letta in relazione all’obbligo, per gli enti locali, di adottare comuni schemi di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio), nonché di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi partecipati/controllati: ciò costituisce, infatti, momento essenziale del disegno di armonizzazione dei sistemi contabili, consentendo di verificare l’effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti partecipanti (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4 /SEZAUT/2015/INPR).

L’obbligo informativo, inerente alla relazione sulla gestione allegata al rendiconto, si innesta sulla normativa vigente (così come innovata dal D.L. n. 174/2012 e dal D.lgs. n. 118/2011), la quale prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti da questi ultimi devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate/partecipate, ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazione pubblica”, come chiarito dal punto 2 del principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011).

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