La sostituzione di uno dei componenti della commissione di gara non impone l’integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente fare proprie le valutazioni delle offerte già esaminate dalla Commissione nella precedente composizione e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei punteggi finali: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 18 maggio 2021, n. 3847.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodificabilità delle commissioni giudicatrici, poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 agosto 2018, n. 4830): è stato, infatti, affermato che “i membri delle commissioni di gara […] possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 dicembre 2010, n. 8400), configurandosi la sostituzione come “un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 novembre 2009, n. 6872).