Tra gli adempimenti fondamentali che gli enti locali devono effettuare nei termini di legge rientra la trasmissione dei dati alla BDAP, il cui inadempimento prevede una specifica conseguenza negativa: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 118/2021/PRSE, depositata lo scorso 6 maggio.
In particolare, i giudici hanno ricordato che le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 903, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all’art. 161 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), relativo alle certificazioni finanziarie e all’invio di dati contabili, hanno stabilito una forma di sanzione per l’inadempimento: ed infatti, il comma 4 del citato art. 161, prevede che “Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”.