RTI: non richiedibile nella domanda di partecipazione la specifica delle esecuzioni dei partecipanti

È nulla la clausola del bando di gara che impone, a pena di esclusione, che nella domanda di partecipazione all’appalto siano specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati: è quanto affermato dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 30 aprile 2021, n. 375.

Ed infatti, tale clausola contrasta con il chiaro disposto dell’art. 48, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui la specifica in oggetto deve essere contenuta nell’offerta.

Secondo i giudici, è certamente vero che l’indicazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati è necessaria per consentire alla stazione appaltante di verificare l’idoneità di ciascun componente del RTI ad eseguire la quota di prestazioni dichiarata ab initio; tuttavia, alla luce di quanto previsto dal citato art. 48, comma 4, non si pone alcun problema particolare, in quanto la stazione appaltante, prima di decretare l’aggiudicazione, ha sempre il potere di verificare l’idoneità delle imprese associate o consorziate ad assolvere agli impegni dichiarati.

Inoltre, la clausola in oggetto è contraria a quanto previsto dall’art. 83, comma 8, penultimo ed ultimo periodo, secondo cui “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

 

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