Come è noto, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’art. 147-quater del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede l’obbligo di istituire un idoneo sistema informativo, che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le società partecipate.
Per gli enti di minori dimensioni, per i quali non è applicabile la norma testé ricordata, non vengono comunque meno gli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 111/2021/PRSE, depositata lo scorso 22 aprile.
Nel caso specifico, il Comune, di dimensioni modeste, aveva affermato che “pur in mancanza di connessioni tecnologiche stabili e dotazioni strumentali adeguate per verifiche e controlli sulle attività delle società partecipate, sono regolari le ordinarie comunicazioni societarie e le relazioni delle attività degli organi di revisione preposti. Le informazioni societarie sono rese disponibili prontamente, anche per il tramite di accessi riservati ai soci creati all’interno dei siti internet istituzionali delle società medesime”.
I giudici contabili, nel prendere atto delle azioni intraprese al riguardo, hanno raccomandato un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionale al mantenimento degli equilibri gestionali.