Il mancato accantonamento dell’indennità di fine mandato del Sindaco può determinare la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del TUEL e ferma restando la valutazione circa l’avvenuta prescrizione, anche parziale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 64/2021/PAR, depositata lo scorso 23 marzo.
Già in passato la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, esprimendosi proprio su detta questione, nella delib. n. 5/2009/PAR aveva precisato che “L’intimazione o richiesta scritta fatta dagli aventi diritto ai sensi dell’art.1219 c.c. potrebbe dar luogo invece al riconoscimento del debito in questione, che presenta, ad avviso della Sezione, tutti i caratteri del debito fuori bilancio, in quanto contratto in presenza di titolo giuridico ed in assenza di atto di impegno contabile assunto negli esercizi di provenienza del debito stesso. Infatti la relativa fattispecie è, in astratto, riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dall’art. 194, I° comma, lett. e), del TUEL n. 267/2000 e precisamente alla acquisizione di un servizio di evidente utilità reso all’ente “nell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. È appena il caso di ricordare che nel sistema SIOPE la spesa per indennità di funzione degli amministratori comunali è considerata come “spesa per prestazione di servizi” (cfr. allegato B al D. M. dell’Economia e delle Finanze n.135.553 del 14 novembre 2006, in Suppl. ordinario G.U. n. 272 del 22 novembre 2006). Valuterà l’Amministrazione se nel caso concreto ricorrono le condizioni oggettive individuate dalla giurisprudenza (certezza, liquidità, esigibilità) per il riconoscimento dei debiti maturati nei confronti degli istanti e considerati anche gli effetti della possibile prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”.
Ricordiamo che l’istituto dell’indennità in discorso ha trovato espressa regolamentazione nell’art.10 del DM n.119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato; successivamente il comma 719 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) ha previsto che, dal 1° gennaio 2007, l’indennità di fine mandato del Sindaco spetti solamente “nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi”.