Sul quorum del Consiglio Comunale decide il regolamento

L’art. 38, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) individua una “riserva di competenza” in favore della fonte regolamentare a cui è stata assegnata la funzione di determinare concretamente il quorum costitutivo (sul quale poi calcolare il quorum deliberativo) del Consiglio comunale, nell’esercizio della potestà di autorganizzazione dell’organo: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 16 marzo 2021, n. 1752.

Ed infatti, la norma citata dispone che “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”.

La previsione circa la necessità della presenza minima di un terzo dei consiglieri (escluso il Sindaco) è una disposizione inderogabile a garanzia degli equilibri interni alla compagine politica e della rappresentatività democratica dell’assemblea (TAR Piemonte, sez. II, sent. 8 maggio 2020, n. 870; TAR Lazio, Roma, sez. II ter, sent. 19 gennaio 2011, n. 497).

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