La revoca dell’assessore deve essere motivata

La revoca dell’assessore deve fondarsi su un’idonea motivazione: è quanto ribadito dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 11 marzo 2021, n. 262.

Secondo i giudici, sebbene la legge non ponga vincoli contenutistici all’esercizio del potere di revoca dell’incarico di assessore e venga riconosciuta al vertice dell’organo giuntale ampia libertà nelle valutazioni di opportunità politico – amministrativa da porre a base della decisione, gli atti di nomina e revoca degli assessori degli enti territoriali non sono per ciò solo sottratti al sindacato giurisdizionale; come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, infatti, gli stessi non costituiscono atti di natura politica, cioè espressione della libertà riconosciuta “dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti” (cfr. Consiglio di Stato, sent. 23 gennaio 2007, n. 209), ma veri e propri atti amministrativi che, anche quando espressione di ampia discrezionalità, sono comunque legati ai fini individuati dalla legge e, in quanto tali, sono soggetti al generale obbligo di motivazione ex art. 3 della Legge n. 241/1990 e possono essere sindacati in giudizio in ossequio alla norma generale di cui all’art. 113 della Costituzione.

Conseguentemente, i giudici hanno ritenuto illegittima la revoca della nomina ad assessore per difetto di motivazione ed eccesso di potere, sotto il profilo dell’illogicità e sviamento, intervenuta ad un solo giorno dalla nomina senza che, in nessun atto formale, sia mai stato esplicitato il motivo che ha determinato un così repentino cambio di rotta; nel provvedimento di revoca veniva riportata la manifestazione di “problemi politici e insuperabili difficoltà nei rapporti di collaborazione, che hanno determinato un immediato affievolirsi del rapporto fiduciario” tra il Sindaco e l’assessore. Secondo i giudici non è possibile individuare e valutare tali problemi politici e difficoltà, definite finanche insuperabili, specie considerato il brevissimo arco temporale – un solo giorno – intercorso tra la nomina e la revoca.

A fronte di tali circostanze, quindi, il riferimento all’“affievolimento del rapporto fiduciario” tra Sindaco e assessore rappresenta una formula stereotipata e apodittica, soprattutto considerando che, nella fattispecie, la decisione del Sindaco risulta del tutto priva di contestualizzazione e nessuna motivazione viene indicata a fondamento di un tale rapido cambio di direzione.

 

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