Gli enti sono tenuti a motivare espressamente le misure adottate in materia di società partecipate: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, nella delib. n. 23/2021/VSG, depositata lo scorso 15 marzo, riprendendo quanto già affermato dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 22/2018/INPR, secondo cui, ferma l’obbligatorietà della ricognizione periodica, rileva altresì “la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci”, sottolineando come tale processo richieda una “riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)”.
La motivazione, inoltre, è fondamentale anche per il controllo successivo da parte della Corte dei conti.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato, in più occasioni, l’importanza della motivazione delle scelte effettuate sulle partecipate, ritenendo, ad esempio:
- legittima la scelta dello scioglimento di una società, motivata dalla gestione inefficiente (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5193/2016);
- legittima la scelta di mantenimento di una partecipazione, motivata da accordi intervenuti con gli altri enti soci, capaci di dimostrare la funzionalizzazione dell’attività sociale alla missione istituzionale (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 578/2019);
- ingiustificata la decisione di dismettere la partecipazione in assenza di adeguata istruttoria e motivazione (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2463/2017: nell’occasione i giudici di Palazzo Spada hanno riscontrato un’ipotesi di eccesso di potere).