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L’erogazione di acqua dalle cosiddette “casette dell’acqua”, verso specifico corrispettivo,è rilevante iva e l’aliquota da applicare è quella ordinaria del 22%.
L’aliquota ordinaria
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 11/E del 17 gennaio 2014, ritiene che l’aliquota agevolata del 10 per cento di cui al n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, sia applicabile ai soli corrispettivi dovuti per la erogazione di acqua “potabile” e “non potabile”, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le
società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale. Trattasi, in altre parole, del servizio generale di erogazione idrica, il cui corrispettivo – determinato applicando il regime tariffario in uso – è commisurato ai
consumi (misurati tramite contatori intestati ai singoli utenti). L’aliquota ridotta consente, infatti, di ridurre i costi a carico della collettività per ottenere un servizio primario quale è l’erogazione
dell’acqua, in conformità alla normativa dettata a livello europeo. In tal senso la stessa Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006, all’articolo 98, precisa che l’aliquota ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle
categorie elencate nell’allegato III, tra cui, in particolare al numero 2), è espressamente richiamata la “erogazione di acqua”.
Secondo l’Agenzia quindi,per le ragioni su esposte, il trattamento fiscale agevolato, di stretta interpretazione, non si può, pertanto, estendere alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, per le quali, conseguentemente, torna applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente del 22 per cento.
Tuttavia, alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 10 dello Statuto del contribuente che tutelano la buona fede del contribuente in presenza di norme di dubbia interpretazione, considerata l’attuale diffusione della commercializzazione di acque da tavola e l’assenza in
merito di chiarimenti ufficiali sulla portata della norma in questione, si ritiene che possa trovare applicazione l’esimente di cui all’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e, pertanto, non debbano essere irrogate le sanzioni per il comportamento seguito fino ad ora nell’applicazione
dell’aliquota IVA del 10 per cento per la commercializzazione dell’acqua di sorgente ovvero nelle casette dell’acqua .