Imposta di bollo novità dalla Legge di stabilità

La legge di stabilità, dal comma 591 al comma 597, interviene anche sulle norme relative alla imposta di bollo, in particolare sul trattamento delle istanze telematiche.

 

I commi 591 e 592 intervengono in modifica per quanto concerne le istanze.

Il comma 591, introduce, all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  dopo  il  comma  1, il seguente:

«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica  agli  uffici  e  agli  organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello  Stato,  delle  regioni,  delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici  in  relazione  alla tenuta di  pubblici  registri,  tendenti  ad  ottenere  l’emanazione  di  un

provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

 

Il comma 592, introduce, dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa

al decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  la seguente:

«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui  al  comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00  a  prescindere  dalla dimensione del documento».

 

Si introduce quindi un principio, che peraltro potrebbe anche incentivare l’utilizzo della trasmissione telematica, è cioè quello che l’imposta, a differenza che per il documento cartaceo, è dovuta, indipendentemente dal numero delle pagine, come si trattasse di un solo foglio.

 

I commi 593 e 594 si occupano del trattamento, ai fini della imposta di bollo, dei documenti rilasciati telematicamente dalla pubblica amministrazione.

 

Il comma 593, introduce, all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma  1 -quater.

Atti e provvedimenti  degli  organi  dell’Amministrazione  dello Stato,  delle  regioni,  delle  province,  dei  comuni,  loro   consorzi   e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali,  nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta  di  pubblici  registri,

rilasciati per via telematica  anche  in  estratto  o  in  copia  dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00.

 

Il comma 594, dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte  prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, aggiunge la seguente:

Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta  di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura  forfettaria  di  euro  16,00  a prescindere dalla dimensione del documento.

 

Anche per i documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione, si introduce quindi il principio, che l’imposta, a differenza che per il documento cartaceo, è dovuta, indipendentemente dal numero delle pagine, come si trattasse di un solo foglio.

 

Il comma 596, poi, assegna un termine per stabilire le modalità per il pagamento per via telematica del bollo: Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per  via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio  di  una  istanza  a  una pubblica amministrazione o a  qualsiasi  ente  o  autorità  competente,  con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il  capo del Dipartimento della funzione  pubblica,  da  adottare  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i  relativi  atti  e  provvedimenti,  anche  attraverso

l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Infine il comma 597, introduce un modello, appositamente approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per la gestione e liquidazione della imposta di bollo assolta virtualmente.

Rimane quindi per il momento il problema dell’assolvimento della imposta di bollo per i documenti trasmessi telematicamente. Dal canto nostro continuiamo a suggerire di versare, in questi casi, l’imposta con il modello F23.

 

 

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