I compensi erogati ai componenti dell’Organismo interno di valutazione sono, fiscalmente, da inquadrare, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera f), del Tuir, fra quelli percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni e pertanto da assoggettare alla sola ritenuta fiscale, essendo, peraltro, esclusi da assoggettamento a trattenute previdenziali tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (salvo l’assoggettamento a gestione separata dei compensi per attività ci collaborazione coordinata e continuativa).
La prassi ministeriale, Ris. n. 172/E-127515 del 22 novembre 2000, conduce verso questa tesi, in quanto, affrontando un quesito posto dal comune di La Spezia, l’Amministrazione Finanziaria, con riferimento al Nucleo di valutazione dirigenti, non ne fa rientrare i compensi tra quelli per pubblica funzione, in quanto lo stesso (nucleo) è previsto dai contratti collettivi nazionali e non da disposizioni aventi forza di legge. In tal caso i compensi corrisposti vanno qualificati quali redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Ora è di tutta evidenza che l’Organismo interno di valutazione è previsto da disposizioni aventi forza di legge. Pertanto possiamo ricavare a contrario, anche dalla citata risoluzione, che l’attività prestata dai componenti nei confronti degli enti locali ( ma le considerazioni sono valide per qualunque tipologia di ente pubblico), essendo espressamente prevista da norme di legge ( 150/2009), rientra nella definizione fiscale di pubblica funzione.