L’Agenzia chiarisce le differenze tra contributi e corrispettivi

I contributi dati dalla Pubblica amministrazione a soggetti, pubblici  o privati, rientrano in campo Iva quando  costituiscono  il  compenso  per  un servizio effettuato o per un bene ceduto. Al contrario, non si applica l’Iva quando  chi  riceve  il  contributo  non  è  obbligato  a   rendere   alcuna controprestazione. Circ. n. 34/E del 21 novembre 2013 Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa

 

Con la circolare 34/E il Fisco detta  le  regole, condivise con la Ragioneria Generale dello Stato, da seguire per inquadrare, caso per caso, le somme erogate dalla Pa e tracciare il confine tra  le  due

tipologie di  pagamenti  ai  fini  Iva,  laddove  non  siano  immediatamente riconducibili al quadro normativo di riferimento.

Differenze tra contributi e  corrispettivi  –  Si  parla  di  contributi pubblici quando la Pa non opera all’interno  di  un  rapporto  contrattuale, cioè quando le  erogazioni  sono  effettuate  secondo  norme  che  prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti definiti.  Si  parla,

invece, di corrispettivi quando le erogazioni sono conseguenti alla  stipula di contratti pubblici, oppure, al di fuori di questi, nelle ipotesi  in  cui ciò è consentito dalla legislazione sulle attività negoziali delle Pa.

Iva se i risultati  dell’attività  finanziata  vanno  alla  Pa  –  I pagamenti della Pa destinati a un privato “attraggono” l’Iva se prevedono un rapporto di scambio tra i due attori da cui deriva un vantaggio  diretto  ed esclusivo per la pubblica amministrazione perché, ad esempio, acquisisce  la

proprietà del bene. In questo caso, infatti,  ci  si  trova  davanti  a  una prestazione e  controprestazione che rientra nello schema contrattuale.

 

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