Imu le novità del decreto 102 dopo la conversione

L’articolo 1 del decreto 102/2013 prevede che la prima rata dell’IMU relativa all’anno 2013, oggetto della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 54 del 2013, è definitivamente abolita, per le abitazioni principali e relative pertinenze. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, quelle adibite ad alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; i  terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del d.l. n. 201 del 2011 usufruiscono, anch’esse, dell’eliminazione della prima rata. Mentre continua ad essere dovuta per  i fabbricati di particolare pregio e valore, e cioè le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1, le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8 e, infine, i castelli e  i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale A/9, sintomatici di una maggiore capacità contributiva. Stranamente, per gli immobili-merce, il comma 1 dell’art 2, stabilisce che non è dovuta la seconda rata dell’IMU per l’anno 2013, mentre rimane dovuto il pagamento della prima rata. La previsione del trattamento agevolativo per tali immobili, è disposta a regime, a decorrere dal 1° gennaio2014.

Il comma 2, lettera b), dell’articolo 2, eliminando l’espresso rinvio all’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, mantiene l’applicazione della detrazione d’imposta, prevista per l’abitazione principale, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n. 616/1977. Mentre gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e  relative pertinenze dei soci assegnatari, che, in forza del predetto rinvio all’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, potevano usufruire soltanto della detrazione per l’abitazione principale, vengono ora completamente equiparati all’abitazione principale. Tale disposizione si applica dal 1° luglio 2013. Equiparati all’abitazione principale anche gli alloggi sociali aventi le aratteristiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (cosiddetto  housing sociale).

Il comma 3 prevede l’esenzione dall’IMU, a decorrere dal 2014, degli immobili destinati alla  ricerca scientifica, mediante la modifica alla lettera i) del comma 1, dell’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992.

Il comma 5 prevede, infine, che non siano richieste le condizioni della dimora abituale e della  residenza anagrafica, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel  catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad  ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla  carriera prefettizia. Questa agevolazione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013 e a condizione che il fabbricato non sia accatastato come A/1, A/8 o A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e che (comma 5-bis) l’avente diritto presenti apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Infine l’articolo 2 detta ulteriori disposizioni interessanti i fabbricati rurali.

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