La esposizione del credito iva nel bilancio armonizzato

Il principio contabile relativo alla imputazione in bilancio del credito iva così afferma:

….nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e per la contabilizzazione IVA diventa rilevante: la contabilità separata extracontabile, regolata secondo le norme fiscali. La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate, l’eventuale credito IVA o, l’eventuale debito IVA tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L’ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella nota integrativa al consuntivo.

 

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