Sono rilasciate dal prefetto della provincia in cui soggetti richiedenti di quell’articolo 83 commi 1 e 2 hanno sede e sono conseguite mediante consultazione della banca dati nazionale – istituita presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno e collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati – da parte di soggetti debitamente autorizzati, ovvero (art. 97):
– i soggetti di cui all’art. 83 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159/2011;
– le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– gli ordini professionali.
Se la richiesta parte da soggetti privati, questa deve indicare l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione (art. 91 comma 4 lettera b).
Se la richiesta è inoltrata da soggetti aventi residenza o sede all’estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti di cui all’art. 67.
Termini per il rilascio delle comunicazioni antimafia
Se conseguente alla consultazione della banca dati nazionale, il rilascio è immediato qualora non emerge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto.
Nel caso in cui emergesse la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto, il prefetto è tenuto a verificare e accertare la corrispondenza dei motivi ostativi alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti. Qualora le verifiche diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva; qualora diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria. In queste eventualità, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entroquarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Se le verifiche dovessero essereparticolarmente complesse, il prefetto è tenuto a darne comunicazione ai soggetti richiedenti e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
In ogni caso, è certificato che la comunicazione antimafia è emessa utilizzando il collegamento con la banca dati.
Le autocertificazioni
E’ ammessa una apposita dichiarazione nella quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67,nei casi di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo i casi in cui è richiesta l’informazione antimafia. L’autocertificazione è resa anche quando i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
– attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
– attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992 n.300 e successive modificazioni.