CORTE CONTI CALABRIA CONTINUANO GLI ABBAGLI
In tema di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243 bis del tuel, Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 2/2013, esprime un principio di diritto di particolare efficacia, secondo il quale le conclusioni della commissione ministeriale, appositamente costituita ed appartenente a pieno titolo all’iter previsto dal legislatore, hanno natura obbligatoria e fondamentale, e la corte dei conti, pertanto, prima di emettere il proprio motivato avviso, ha l’obbligo di attendere le conclusioni della commissione. Inoltre, anche una delibera con contenuti minimali adottata dal comune pur sempre nei termini e successivamente integrata, può costituire valido elemento della volontà da parte dell’amministrazione di giungere al risultato voluto dalla norma, senza che ciò possa penalizzare l’amministrazione a causa dei tempi ristretti previsti dalla stessa normativa.

La sentenza riguarda la delibera n. 20/2013 con la quale Corte Conti Calabria aveva bocciato il piano di riequilibrio del comune di Belcastro, senza peraltro attendere il lavoro della citata commissione ministeriale.

Inoltre, sempre con la stessa sentenza, Corte Conti a sezioni riunite ritiene “irrituale” la memoria della stessa Corte Conti Calabria, approvata con ordinanza n. 15 del 3 maggio 2013.

C’è da considerare, peraltro, che la legge 64/2013, di conversione del dl 35/2013, ha previsto che la apposita commissione ministeriale rediga una relazione finale da trasmettere, con i relativi allegati, alla sezione regionale di Corte Conti.

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