Bollo e registrazione dei contratti informatici
Il pubblico ufficiale può  chiedere la registrazione dell’atto informatico al competente ufficio secondo le ordinarie modalità di registrazione, presentando:

copia conforme su supporto cartaceo del documento elettronico sulla quale l’imposta di bollo è assolta mediante contrassegni sostitutivi delle marche da bollo;

modello 69, debitamente compilato, in duplice copia;

ricevuta del versamento delle imposte.

L’ufficio restituisce una copia del modello 69 in cui sono indicati gli estremi di registrazione e i dati relativi al pagamento dei tributi dovuti.

Per quanto attiene all’assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti stipulati in modalità elettronica e non registrati per via telematica, si rammenta che i documenti elettronici sono “soggetti al l’imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 (circolare dell’Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006, n. 36). Per i pagamenti si segnala che, oltre alle modalità ordinarie previste dall’articolo 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è possibile far riferimento a quelle previste dall’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 (bollo virtuale).

Relativamente ai contratti stipulati mediante scrittura privata l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, ha chiarito che, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata ”. Più in dettaglio, la determinazione precisa che per la scrittura privata “resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento ”. Non si può quindi escludere che i contratti possano essere stipulati in modalità elettronica poiché, “laddove sia ammessa la stipulazione per scrittura privata, è chiaramente nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale ”.

Si delinea, pertanto, uno scenario secondo cui può essere richiesta la registrazione di contratti privati stipulati in modalità cartacea o in modalità elettronica . Nel primo caso l’ufficio registra i contratti secondo le modalità ordinarie mentre, per procedere nella registrazione di quelli stipulati in modalità elettronica, l’ufficio può far riferimento alle indicazioni fornite con la circolare n. 58 del 17 ottobre 2008. Tale circolare, che disciplina il regime transitorio di registrazione degli atti di trasferimento di quote di S.r.l., fornisce indicazioni per la verifica del documento elettronico e la registrazione dello stesso.

In particolare devono essere presentati all’ufficio: l’atto firmato digitalmente dai contraenti su supporto di memorizzazione (CD o DVD) unitamente ad una stampa in formato cartaceo; il modello 69, debitamente compilato, in duplice copia; i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo per l’assolvimento dell’imposta di bollo (sia per l’originale informatico che per la copia cartacea); ricevuta del versamento delle imposte.

L’ufficio verifica che:

il documento non sia stato modificato dopo la firma;

il certificato del sottoscrittore sia garantito da un’autorità di

certificazione inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori;

il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;

il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato;

Altrimenti, l’Ente che non ha ancora l’abilitazione per l’invio telematico può richiedere la registrazione dei contratti di appalto inviando per PEC i seguenti file :

contratto elettronico

modello 69 con firma digitale

modello con imposte dovute (codici) ed imposta di bollo (codice 456T) e firma digitale.

Nell’oggetto della PEC l’Ente scriverà: Contratto di appalto da registrare – UT di….- repertorio…

L’Ufficio dell’Agenzia dell’Agenzia delle Entrate procede al controllo della regolarità dell’apposizione della firma digitale e della marca temporale

Il funzionario dell’ufficio potrà quindi stampare il contratto, apporre sullo stesso gli estremi di registrazione e conservare anche in formato elettronico il contratto, il modello 69, il modello F23.

L’ufficio provvede poi alla registrazione del contratto e restituisce, con la PEC, il file con il contratto ed il modello 69, stampabile e salvabile come file in registro web, che, riporta, gli estremi del contratto e di registrazione.

Per quanto concerne l’imposta di bollo la commisurazione sarà quella secondo le regole ordinaria (14,62 euro per foglio , ecc) , poiché la trasmissione in Pec non si configura quale trasmissione telematica vera e propria.

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