È noto che, dinanzi all’approvazione tardiva del rendiconto, la Corte dei conti sia rigida nello stigmatizzare il comportamento dell’ente (cfr., da ultimo, sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 117/2021/PRSE, depositata lo scorso 4 maggio). I motivi di tale rilievo sono molteplici e tutti estremamente importanti.
In primo luogo, l’osservanza del termine prescritto per tale adempimento riveste estrema rilevanza nell’ambito della gestione amministrativa e contabile dell’ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni.
In secondo luogo, la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell’esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un “vulnus” dell’ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall’art. 243, comma 6, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all’intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi.
In terzo luogo, l’art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha introdotto ulteriori le misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto, del bilancio di previsione e del bilancio consolidato: infatti, gli enti ritardatari non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
Infine, ma non meno importante, al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato: conseguentemente, attesa la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l’assenza di detto documento potrebbe condurre all’emersione di rilievi di illegittimità inerenti all’attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione.