Il disavanzo o l’avanzo tecnico si forma per effetto della diversa distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati.
Per effetto del D.lgs. 118/2011 l’art. 3 comma 16, l’ eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1/1/2015, determinato dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti ma, se la reimputazione fa emergere un avanzo, tale eccedenza va congelata portandola ad aumento del FPV di parte spesa, al fine di colmare il disavanzo che si è formato in quegli esercizi dove le spese re-impegnate sono inferiori all’importo del FPV e delle entrate riaccertate.