Come è noto, secondo la granitica giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 14 novembre 2019, n. 2403; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 10 gennaio 2018, n. 236), un’istanza di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati, ovvero formulata in guisa tale da costringere l’Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, anche in una ottica di buona fede e correttezza, oltre che di leale cooperazione, nei rapporti tra la Amministrazione e consociati (artt. 2 e 97 Cost.; art. 41 Carta di Nizza; art. 1175 c.c.) ed in ossequio, altresì, al principio di proporzionalità e di ragionevolezza.
Un caso concreto di istanza inammissibile si è avuto nella recente sent. 8 aprile 2021, n. 2318, del TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella quale i giudici hanno ritenuto corretto l’operato del Comune che ha negato l’accesso, richiesto dall’originario concessionario di un servizio, a “tutta la documentazione” afferente a seguito del subentro, avvenuto ben 13 anni prima, del nuovo concessionario.
Secondo i giudici, l’istanza in discorso può considerarsi:
- a carattere tendenzialmente omnicomprensivo, preordinata all’ottenimento di una ingente mole di atti e documenti relativi all’espletamento di un pubblico servizio oggetto di affidamento;
- temporalmente molto esteso;
- generico, in quanto avente ad oggetto tutta la “documentazione, nessuna nota e istruttoria o provvedimento conclusivo escluso” che abbia attinenza al rapporto concessorio in discorso, senza qualsivoglia ulteriore specificazione;
- esplorativo, inscrivendosi in una sostanziale “indagine” che l’istante intenderebbe condurre al fine di acclarare la natura e la latitudine dei rapporti intercorrenti tra il Comune e le diverse società a vario titolo coinvolte nella acquisizione e nella gestione del pluriennale servizio oggetto di concessione.
Come evidenziato nella pronuncia segnalata, in linea di principio, non si può pretendere che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, tuttavia, deve rilevarsi che l’Amministrazione, in detta sede procedimentale, è tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non anche a compiere attività di ricerca e di elaborazione degli stessi, atteso che richieste generiche sottoporrebbero l’Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.
Peraltro, e sotto altro e non meno rilevante aspetto, nel caso specifico è la stessa moltitudine dei documenti, richiesti in via generica (relativi a tutta la, non meglio precisata, “documentazione” afferente al rapporto concessorio), a non consentire di rinvenire, con un sufficiente grado di concretezza:
- il nesso di collegamento tra essi documenti e la personale sfera giuridica della società ricorrente;
- l’interesse personale ed attuale alla conoscenza di detta indeterminata messe di documenti, al fine di tutelare una situazione giuridica altra;
- in definitiva, una effettiva posizione legittimante l’accesso.