Come è noto, l’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017dispone che “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
Può sorgere il dubbio su come comportarsi nel caso in cui nel 2016 non fosse stata ancora costituita la dirigenza comunale, dato che detta assenza, di fatto, non consentirebbe di utilizzare il parametro storico di riferimento previsto dalla norma.
Intervenendo sulla questione, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sardegna, con la delib. n. 27/2021/PAR, depositata lo scorso 7 aprile, richiamando anche un orientamento dell’ARAN, ha evidenziato che gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Si tratta di una soluzione ritenuta valida sia perché non rinvenibile altra in alternativa, sia perché connotata da razionalità nell’individuazione del possibile criterio oggettivo cui fare riferimento per la costituzione del Fondo stesso.
Secondo i giudici, inoltre, “Non appare ultroneo considerare che siffatto criterio alternativo appare in linea con quanto stabilito, in via di principio, dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/2019 (con orientamento confermato dalle Sezioni territoriali – Sezione Toscana, n. 277/2019) secondo la quale, così come gli enti locali possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge: limiti che, nel caso di specie risultano rispettati col criterio estensivo proposto dall’ente locale”.
Infine, è stato ricordato che, come affermato dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 1/2017) per una fattispecie invero differente ma comunque concernente i limiti di spesa per il personale (nel caso specifico previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010), in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l’Amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione.