Nell’ipotesi in cui il fornitore emetta una nota di variazione in aumento (di solito definita nota debito), torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa.
La PA ricevente tratterà tale nota debito, ai fini della scissione iva del pagamento, come una normalissima fattura.
Quando la nota di variazione è in diminuzione (di solito definita nota credito), se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “scissione dei pagamenti”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura.
Conseguentemente, la PA committente o cessionaria:
– nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura dalla stessa ricevuta, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite”, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti”, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;
– nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, la PA potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Diversamente quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie emesse prima dell’entrata in vigore dello “split payment”, la PA committente o cessionaria, a sua volta:
– nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, dovrà registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24 del medesimo DPR, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa;
– nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, non dovrà effettuare alcuna variazione, fermo restando in ogni caso il suo diritto alla restituzione dell’importo originariamente pagato.