L’art. 43, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) consente al consigliere comunale di accedere a tutte le notizie e informazioni in possesso dell’amministrazione comunale, ritenute utili all’espletamento del mandato e, conseguentemente, anche ai dati di sintesi del protocollo e ai CUD personali dei dipendenti dell’ente: è quanto affermato dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 1° marzo 2021, n. 215.
Nel caso specifico, in particolare, il consigliere comunale aveva chiesto:
- i dati di sintesi del protocollo informatico, ossia numero di registrazione al protocollo, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto, sia mediante la visione sia mediante il rilascio di copia cartacea;
- i CUD di alcuni anni specifici dei due dipendenti del Comune e tutti i documenti, contenuti nei fascicoli delle due dipendenti, relativi al trattamento economico e alla carriera.
Secondo i giudici, con riferimento all’accesso ai dati del protocollo, poiché la richiesta presentata aveva ad oggetto non il contenuto della documentazione registrata al protocollo ma i soli dati di sintesi, può escludersi l’ipotesi dell’accesso generalizzato ed il travalicamento dei limiti della ragionevolezza e proporzionalità; né costituisce ostacolo l’eventuale natura riservata dei dati poiché il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio.
Questa conclusione si pone in linea con la giurisprudenza maggioritaria che, in più occasioni, ha affermato il diritto del consigliere ad accedere al protocollo informatico dell’ente mediante password (TAR Sardegna, sentt. n. 531/2018 e n. 317/2019; TAR Campania, Salerno, sent. n. 545/2019; TAR Basilicata, sent. n. 599/2019) o, comunque, mediante esibizione di copia cartacea dei dati di sintesi del protocollo informatico (TAR Sicilia, Catania, sent. n. 926/2020).
Parimenti, deve essere consentito l’accesso anche ai CUD dei due dipendenti del Comune e ai documenti contenuti nei loro fascicoli relativi al trattamento economico e alla carriera, senza che possa rilevare la circostanza che i dati sono strettamente personali e soggetti alla stretta tutela in materia di privacy: ed infatti, con riferimento all’esercizio del diritto in esame, l’esigenza di tutelare la privacy è efficacemente salvaguardata dalla disposizione di cui al comma 2 dell’art. 43 cit., che impone al consigliere comunale il segreto ove la pretesa ostensiva abbia ad oggetto atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 dicembre 2013, n. 5931).