Come è noto, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, l’art. 19 del Testo Unico Pubblico Impiego (Decreto Legislativo n. 165/2001) prevede che tale tipologia di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione possa essere conferita fornendone esplicita motivazione, rendendo conoscibili al personale interno – mediante pubblicazione dell’avviso – il numero, i tipi e i criteri per l’affidamento, dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione.
In particolare, secondo quanto ribadito recentemente dal TAR Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 1° marzo 2021, n. 2479, in relazione al conferimento di un incarico ex art. 110 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) in un Comune, l’impossibilità di rinvenire le professionalità nei ruoli dell’Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale (in tal senso, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 luglio 2020, n. 4600).
Del resto l’interpretazione proposta è conforme alla ratio della norma, che è quella di ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; tale interpretazione, inoltre, è coerente con il l fine di valorizzare il capitale di risorse umane a sua disposizione e, quindi, solo dopo aver constatato l’inesistenza delle professionalità richieste, la P.A. può cercare di reperirle all’esterno.